La Corte Sportiva d’Appello ha messo la parola fine sulla vicenda legata alle sanzioni per Elhadj Moustapha Cissè e Andrea Bonanomi, respingendo il ricorso presentato dall’Atalanta U23. Le squalifiche, originate dagli episodi avvenuti durante la partita contro la Salernitana, sono state dunque confermate: tre giornate di stop per l’attaccante e due per il centrocampista. La decisione si basa sui referti degli ufficiali di gara, ritenuti decisivi e sufficienti a comprovare i fatti.
La decisione su Cissè
Per quanto riguarda Elhadj Moustapha Cissè, la Corte ha qualificato il suo gesto come “condotta violenta” ai sensi dell’articolo 38 del Codice di Giustizia Sportiva. L’episodio chiave è stato uno schiaffo al volto di un avversario, avvenuto a palla lontana e fuori da ogni dinamica di gioco. La sentenza sottolinea come il rapporto dell’assistente arbitrale sia stato preciso e dettagliato. Per fugare ogni dubbio, l’assistente è stato ascoltato telefonicamente, confermando la sua versione e negando la presenza di provocazioni da parte dei giocatori della Salernitana. Inoltre, l’arbitro stesso aveva rivisto l’azione al monitor prima di procedere con l’espulsione. La Corte ha ribadito che un’azione viene considerata violenta quando è intenzionale e mira a mettere in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, indipendentemente dal fatto che provochi o meno lesioni. Nemmeno la precedente buona condotta disciplinare del giocatore è stata considerata un’attenuante valida in casi di questa gravità.
La decisione su Bonanomi
Diversa la valutazione per Andrea Bonanomi, il cui comportamento è stato classificato come “condotta gravemente antisportiva” secondo l’articolo 39 del C.G.S. Anche in questo caso, il referto arbitrale è stato l’elemento fondamentale per la decisione. L’intervento del giocatore è stato giudicato di particolare gravità: un fallo con forza eccessiva, con i tacchetti esposti all’altezza dello sterno dell’avversario, mettendo a serio rischio la sua incolumità. La Corte ha specificato che questo tipo di condotta si distingue per un “eccesso” di agonismo che supera i limiti consentiti dall’etica sportiva. Come per il compagno di squadra, la circostanza che l’avversario non abbia riportato conseguenze fisiche non è stata ritenuta rilevante ai fini della sanzione, che è stata quindi confermata in pieno.




